
Con la legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, art. 29 comma 1, l'Agenzia provinciale per l'energia ha assunto la nuova denominazione di Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia - A.P.R.I.E.e riunisce le competenze sia in materia di energia sia in materia di acque pubbliche vista la stretta correlazione esistente fra le materie.
Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2775 di data 14 dicembre 2012 sono state soppressi con decorrenza dal 1° gennaio 2013: il Servizio pianificazione energetica (incardinato nell'ex APE), il Servizio gestioni e autorizzazioni in materia di energia (incardinato nell' ex APE) e il Servizio utilizzazione delle acque pubbliche(SUAP) e istituite le nuove strutture. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 608 del 5 aprile 2013 sono state riorganizzate le strutture di III livello (gli Uffici).
L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia risulta ora costituita da:
All'Agenzia in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2991 del 27 dicembre 2012 spettano le seguenti funzioni:
* adempimenti concernenti le concessioni e gli altri provvedimenti di utilizzazione delle acque pubbliche nelle varie forme d'uso, classificate sia come grandi che piccole derivazioni, comprese le acque sotterranee;
* vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse idriche;
* determinazione dei canoni dovuti per l'utilizzazione delle acque pubbliche, nonché determinazione e ripartizione dei sovraccanoni e degli altri oneri dovuti per l'uso idroelettrico delle acque;
* consulenza e supporto tecnico e amministrativo alla Giunta provinciale in materia di energia e di pianificazione energetica;
* promozione di iniziative di coordinamento delle imprese che erogano servizi energetici di interesse pubblico e a favore degli utenti;
* raccolta e analisi dei dati e delle informazioni a supporto della pianificazione energetica a livello locale e per la valutazione dell'organizzazione e dello stato dei servizi erogati sul territorio;
* gestione dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;);
* attuazione della normativa provinciale nel settore energetico e in particolare per il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali
* rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza della Provincia previste dalla normativa statale e provinciale in materia di energia, nonché di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti titolari delle stesse;
* promozione del risparmio e dell'efficienza energetica negli usi finali, anche attraverso la ricerca, la sperimentazione, la realizzazione o il finanziamento di progetti e interventi presso le utenze pubbliche individuate nel piano di cessione dell'energia previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4;
* finanziamenti a favore di enti locali per la realizzazione di progetti e piani finalizzati al completamento delle infrastrutture del sistema elettrico provinciale e al risanamento delle infrastrutture stesse per esigenze di carattere urbanistico e paesaggistico, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale;
* gestione dei canoni aggiuntivi ai sensi del comma 15 septies dell'articolo 1bis della L.P. 4/1998.
L'Agenzia è articolazione del Dipartimento territorio, ambiente e foreste.
Per la XIV Legislatura, sotto il profilo istituzionale, l'Agenziarisponde al Presidente della Giunta provinciale, attualmente Alberto Pacher, che si è riservato, fra le altre, le competenze «...in materia di energia, anche relativamente agli articoli 12 e 13 dello Stauto speciale e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato e integrato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 462 (comprese tutte le attività relative alla produzione, trasporto, distribuzione, importazione, esportazione, trasformazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, quindi anche mediante l'utilizzo delle acque pubbliche a mezzo di concessioni sia di grandi che di piccole derivazioni» (Decreto del Presidente n. 53-1/Leg di data 26 novembre 2008).