Ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n° 670/72, i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico hanno l’obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano – per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale – 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all’officina di produzione o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l’officina stessa, nel punto più conveniente alla Provincia.
Il quantitativo di energia dovuto dai concessionari per l’anno 2009, calcolato dal Servizio utilizzazione delle acque pubbliche della PAT in base alle concessioni idroelettriche in essere, corrisponde a circa 160 GWh.
Ai sensi inoltre dell’art. 8 del D.P.R. n° 235/77, i consorzi dei Comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953 n° 959 (consorzi BIM), possono cedere alla Provincia di Trento il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell’art. 3 della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall’art. 1 della citata legge n° 959. La Provincia dispone dell’energia così acquisita ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n° 670/72. Su questo specifico punto sono in corso trattative tra la Provincia ed i BIM stessi per realizzare la massima valorizzazione dell'energia a disposizione, senza pregiudicare i benefici economici garantiti alle zone di sfruttamento idroelettrico dalla normativa citata.
L’articolo 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, istitutivo dell’Agenzia Provinciale per l’Energia (APE), assegna ad APE stessa - ed in particolare al Servizio Gestioni e autorizzazioni in materia energetica - la gestione dell’energia in argomento, mentre la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 prevede, all’art. 21, i servizi pubblici e le categorie di utenti cui l’energia può essere destinata.
In attuazione della predetta normativa, l'Agenzia provinciale per l'energia sottopone annalmente all'approvazione della Giunta provinciale un Piano di cessione dell'energia a disposizione della Provincia stessa ad un complesso di utenze pubbliche, sia provinciali che comunali, puntando a sfruttare direttamente e totalmente tale risorsa. Se l'energia non risulta impiegata totalmente per il soddisfacimento di utenze, essa viene monetizzata con le modalità stabilite dal citato art. 13 dello Statuto di autonomia.