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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia

 
 
 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

In cosa consiste la manutenzione degli impianti, cosa sono i controlli di efficienza energetica e chi li esegue

Responsabile dell’esercizio e della manutenzione:

Secondo l’art. 11, commi 2 e 8, d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è l’occupante dell’unità immobiliare, sia esso inquilino, locatario, proprietario o comodatario, o su delega di questo, il soggetto cui è affidata la manutenzione dell'impianto (ad esempio una ditta specializzata con la quale si stipula un contratto).
Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati, amministrati in condominio, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferite agli Amministratori. Nel caso di unità immobiliari dotati di impianti termoautonomi, la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere degli obblighi e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto e alle verifiche periodiche previste.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di manutenzione a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti termici. 

ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI TERMICI CIVILI, e non per gli impianti termici destinati alle attività produttive, la nomina del Terzo responsabile deve essere comunicata ad APRIE, sensi dell'articolo 6, comma 5, del DPR 74/2013, tramite il seguente modulo:

Comunicazione nomina terzo responsabile
 

 

Manutenzione degli impianti e controlli di efficienza energetica 

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite, come previsto dall'art.7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

 

 

 

I risultati delle verifiche devono essere riportate nel libretto di impianto di climatizzazione e costituiscono parte integrante della documentazione che deve essere mantenuta a corredo dell’impianto e esibita al personale provinciale in caso di controllo.

 

Di seguito si riportano i fac-simili di documentazione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica in .pdf editabile.

Rapporto tipo1(gruppi termici)
Rapporto tipo 2 (gruppi frigo)
Rapporto tipo 3 (scambiatori)
Rapporto tipo 4 (cogeneratori)
 

 

Esempio di manutenzione effettuata a marzo 2012 di una caldaia a gas metanto installata ad ottobre 2010.

Interno della caldaia a condensazione Scambiatore della caldaia Particolare delle incrostazioni Incrostazioni rinvenute Bruciatore semisferico pulito

La caldaia presentava abbondanti incrostazioni e sono evidenti i residui della combustione che si sono raccolti nella parte bassa dello scambiatore.
Se il generatore non riceve periodicamente una adeguata manutenzione, a lungo andare le incrostazioni e i residui della combustione abbassano il rendimento dell'impianto e ne pregiudicano la sicurezza. Questo va a discapito del consumo di energia e della incolumità delle persone. Un impianto correttamente manutentato riduce i consumi energetici ed è più sicuro.

Per eseguire una manutenzione a regola d'arte, il manutentore deve effettuare le seguenti operazioni:
1. rimuovere il bruciatore dal corpo caldaia;
2. pulire scrupolosamente lo scambiatore, rimuovendo tutte le incrostazioni anche all'interno delle varie parti;
3. pulire il bruciatore e rimontarlo;
4. pulire la caldaia da polvere e corpi estrenei sia all'esterno che all'interno;
5. fare la prova di tenuta dell'impianto di adduzione del gas;
6. fare la prova dei fumi con indicazione dei parametri di combustione (compreso il rendimento);
7. verificare che i parametri di combustione e il locale dove è installato il generatore rispettino la normativa;
8. controllare visivamente lo stato di conservazione del camino o del canale da fumo;
9. controllare la pressione dei vasi d'espansione ed eventualmente ripristinare la corretta pressione di precarica;
10. verificare la durezza dell'acqua e la presenza (se necessario) del sistema di trattamento dell'acqua calda sanitaria e di quella del circuito di riscaldamento;
11. compilare sempre il rapporto di controllo di efficienza energetica alla fine delle operazioni, indipendentemente dall'effettuazione del controllo di efficienza energetica (prova dei fumi) che per impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile non maggiore di 10kW e impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile non maggiore di 12kW e per tutti quelli che utilizzano fonti rinnovabili non è previsto.

Rendimenti caldaie a combustibile gassoso o liquido

 

 

NOTA BENE! E' a disposizione sul sito dell'Osservatorio energia il TEST STRUMENTALE che permette di calcolare il rendimento delle caldaie a combustibile gassoso o liquido in base all'Allegato B del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74.

Sono escluse le caldaie alimentate a combustibili solidi.

Il risultato del test strumentale di verifica del rendimento ha una tolleranza di +/- 2.0, secondo la norma UNi10389-1. Pertanto, per tenere conto dell'incertezza nella misura, i valori letti da strumento devono essere aumentati di 2 punti prima di essere paragonati ai valori calcolati.

 

IMPORTANTE !!!

Nel caso di impianto < 35kW collocato in centrale termica in comunicazione diretta con autorimessa, è necessario che sia stata installata una porta con determinate caratteristiche, in dipendenza dal tipo di combustibile utilizzato dall'impianto. Nella tabella sottostante le caratteristiche tecniche della porta di comunicazione con la relativa normativa di riferimento.

Caratteristiche tecniche delle porte di accesso a impianto termico < 35 KW
 
 
 
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