Logo per la stampa

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia

 
 
 
 Home  Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia » Autorizzazione Integrata per l'Energia
Autorizzazione Integrata per l'Energia

Sono soggetti ad autorizzazione integrata la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili con capacità di generazione superiore alle soglie individuate nella tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e nell'allegato A della L.P 2 maggio 2022 n.4. 

Di seguito la tabella integrata delle soglie:

 

Eolica

60 kW

D.Lgs n.387 del 2003

Solare fotovoltaica

50 kW

D.Lgs n.387 del 2003

Solare termica (potenza termica massima erogata dall’impianto

50 kW

L.P. 2 maggio 2022 n.4

Biomasse (elettrica)

200 kW

D.Lgs n.387 del 2003

Biomasse (Potenza termica massima erogata dal generatore di calore)

1000 kW

L.P. 2 maggio 2022 n.4

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

250 kW

D.Lgs n.387 del 2003

Geotermica, idrotermica, aerotermica (potenza elettrica massima assorbita dalla pompa di calore)

100 kW

L.P 2 maggio 2022 n.4

 

 L'autorizzazione integrata, inoltre, si applica alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree d’insediamento degli impianti.

Il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata per l’Energia (AIE) è in capo al Servizio Gestione Risorse Energetiche dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia.

 

Procedimento

 La struttura provinciale competente in materia di energia rilascia l'autorizzazione integrata nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e archeologico, del piano urbanistico provinciale (PUP) e del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. L'autorizzazione integrata comprende e sostituisce tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento e costituisce, se occorre, variante agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

 L'autorizzazione integrata è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di energia in esito a una conferenza di servizi decisoria cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, incluso il comune territorialmente competente. Il procedimento unico si conclude entro il termine massimo di novanta giorni. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e contiene l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, inclusi gli impianti a biogas di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici installati a terra il proponente, nella domanda, deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

Sono soggetti ad Autorizzazione Integrata per l’energia anche la costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di biometano, nei limiti previsti dall'articolo 8 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e l'installazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili.

L’autorizzazione Integrata per l’Energia comprende le infrastrutture connesse, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

 https://www.provincia.tn.it/Servizi/Autorizzazione-Integrata-per-l-Energia-AIE

Modulistica

La Deliberazione della Giunta Provinciale n.1591 del 9 settembre 2022 individua la documentazione necessaria ad attivare il procedimento di Autorizzazione Integrata per l’energia.

Con determinazione del dirigente n. 2022-S173-00146 è stata approvata la modulistica relativa all’Autorizzazione integrata per l’energia.

Considerando che l’Autorizzazione Integrata per l’Energia comprende nel procedimento tutte le autorizzazioni, anche quelle settoriali, che saranno acquisite in conferenza di servizi, è necessario allegare alla domanda di AIE anche tutta la documentazione relativa ad eventuali procedimenti di settore. (a titolo esemplificativo: se l’impianto è ubicato in una cava, è necessario produrre oltre alla documentazione prevista dalla suddetta deliberazione, anche la documentazione richiesta dal servizio minerario per la modifica del piano cave).

 

Documentazione da produrre

Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree idonee

L’art. 4 della Legge Provinciale 2 maggio 2022 n.4 individua l’elenco delle aree idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sono aree idonee quelle individuate all’allegato B della Legge Provinciale sulle fonti rinnovabili 2022, ovvero:

  1. aree per servizi infrastrutturali e discariche;
  2. aree produttive industriali-artigianali;
  3. aree miste commerciali, terziarie e produttive;
  4. aree estrattive effettive e cave;
  5. siti ancora da bonificare d’interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e siti d’interesse locale individuati ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo n. 152 del 2006, coordinati con l'articolo 77 bis, comma 10 ter, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987;
  6. discariche non controllate e bonificate ai sensi dell'articolo 77 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987;
  7. aree di servizio per la mobilità;
  8. strade esistenti o da potenziare;
  9. aree a parcheggio.

Nelle aree idonee è ammessa l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e in assenza di una specifica previsione urbanistica. L'installazione degli impianti avviene nel rispetto degli standard urbanistici e in modo da non limitare la destinazione d'uso della zona prevista dagli strumenti urbanistici.

Con riferimento alle aree idonee, al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata si applicano le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione:

  1. l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita da un parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante il comune o la struttura provinciale competente in materia di energia provvedono comunque sulla domanda;
  2. i termini del procedimento sono ridotti di un terzo.

La Giunta provinciale può definire i criteri per l'installazione, nelle aree elencate nell'allegato B, delle diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

I comuni, con variante semplificata al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, possono individuare ulteriori aree idonee, con particolare riguardo alle aree compromesse, alle aree non più utilizzabili per altri scopi e alle aree acquisite al patrimonio dell'ente pubblico in esito a procedimenti repressivi di abusi edilizi.

 

 
Autorizzazione Integrata per l'Energia
Non ci sono risultati o contenuti
 
 
credits | note legali | Intranet | scrivi al gruppo web | Cookie Policy