Logo per la stampa

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia

 
 
 

FAQ

Risposte a quesiti posti dagli operatori

Aggiornamento: settembre 2022

 

 

GRUPPO 1 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA

1.01 Qual è il riferimento normativo provinciale in materia di efficienza e certificazione energetica degli edifici?

La norma di riferimento in materia di efficienza e certificazione energetica degli edifici per la Provincia di Trento è costituita dal decreto del Presidente della Provincia del 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. e s.m.i. “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”.
Nel corso degli anni il decreto (di seguito Regolamento) è stato più volte modificato per poter garantire il continuo recepimento dei numerosi aggiornamenti apportati alle disposizioni europee e nazionali in materia. In particolare, per il recepimento del decreto ministeriale del 26 giugno 2015 cd. “Decreto Requisiti minimi”, la delibera della Giunta provinciale n. 162 del 12 febbraio 2016 ed il decreto del Presidente della Provincia del 2 agosto 2017 n. 13-66/Leg. (vedi faq 1.02.a) hanno modificato il Regolamento in molteplici parti, aggiornando, tra le varie cose, i livelli minimi di prestazione energetica da rispettarsi al momento di realizzazione dei vari interventi edilizi ed introducendo il meccanismo di verifica attraverso l’“edificio di riferimento”.

Da ultimo, in occasione del recepimento del d.lgs 199/2021 e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030, il Regolamento è stato nuovamente aggiornato dal decreto del Presidente della Provincia n. 11-68/Leg. del 16 agosto 2022, che ha previsto l’inserimento di nuove misure per l’edilizia nuova ed esistente (vedi faq 1.02.b).

Per la disciplina di alcuni aspetti prettamente operativi, il Regolamento rimanda a deliberazioni della Giunta provinciale. Tra queste, le principali:

  • la d.G.p. n. 2269/2021, che definisce la procedura che il certificatore energetico deve seguire per il rilascio degli attestati;

  • la d.G.p. n. 163/2017, che ha approvato gli attuali modelli di Attestato di Prestazione Energetica;

  • la d.G.p. n. 1750/2016, che definisce le modalità di autorizzazione all’erogazione dei corsi di formazione per certificatore energetico.


1.02.a Quali sono le principali modifiche apportate al Regolamento dal d.P.P. 2 agosto 2017 n. 13-66/Leg.?

Il decreto 13-66/Leg. del 2017 ha recepito le modifiche già apportate dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 162/2016 ed ha aggiornato il Regolamento in alcuni ulteriori punti specifici.
In particolare, i principali aggiornamenti introdotti rispetto a quanto già previsto con la d.G.p. 162/2016 hanno riguardato i seguenti articoli:

  • art. 3, c. 2: tra i casi di esclusione dall'applicazione del Regolamento sono state inserite le strutture di protezione realizzate con rivestimenti che possono essere tolti e rimessi;

  • art. 4, c. 6: è stata specificata l'applicazione della maggiorazione dei valori limite di trasmittanza termica per gli interventi di coibentazione dall'interno o in intercapedine (disposizione già prevista con il d.m. Requisiti minimi);

  • art. 5, c. 1: è stato modificato l'obbligo di certificazione energetica in caso di ampliamento volumetrico;

  • Allegato A, par. 6: sono state aggiornate le disposizioni in materia di blower door test;

  • Allegato A, par. 9: gli obblighi di copertura da fonte rinnovabile sono stati limitati al solo fabbisogno termico in caso di intervento di sopraelevazione o di ampliamento;

  • Allegati A bis/A ter: è stato previsto il rispetto di un valore di trasmittanza termica inferiore a 0.8 W/m2K per le strutture che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti privi di impianto di climatizzazione adiacenti a locali riscaldati;

  • Allegato B (Comparazione tra la classificazione energetica della Provincia di Trento e quella della provincia di Bolzano): è stato abrogato.

Il d.P.P. 2 agosto 2017 n. 13-66/Leg. è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32, Supplemento n. 4 dell’8 agosto 2017. Le modifiche e gli aggiornamenti apportati sono entrati in vigore a partire dal 23 agosto 2017.

 

1.02.b Quali sono le principali modifiche apportate al Regolamento dal d.P.P. 16 agosto 2022 n. 11-68/Leg.?

I principali aggiornamenti introdotti dal decreto hanno riguardato i seguenti articoli:

  • art. 3, c. 2: sono state introdotte delle precisazioni per gli interventi sugli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 42/2004) e della legge provinciale per il governo del territorio 2015: l’esclusione dall’applicazione del Regolamento è prevista solo previo giudizio dell’autorità competente sulla non compatibilità tra le prescrizioni in materia di energia e la salvaguardia dei caratteri storico artistici dell’edificio;

  • art. 4 c. 7 bis e 7 ter: i due commi, di nuova introduzione, prevedono disposizioni specifiche per gli edifici non tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio ma soggetti a restauro o risanamento conservativo: in caso di limitazioni d’intervento imposte dai regolamenti edilizi comunali, l’eventuale impossibilità di rispettare in toto le prescrizioni in materia di energia va dettagliata dal progettista nella relazione tecnica di progetto. Vi è inoltre la possibilità di derogare alla coibentazione interna, se questa non risulta economicamente conveniente o tecnicamente fattibile, sulla base di una verifica contenuta nella relazione energetica;

  • art. 5, c. 1: è stato introdotto l’obbligo di certificazione energetica per le ristrutturazioni importanti di II livello;

  • l’art. 9 (Coordinamento con la certificazione energetica della Provincia di Bolzano) e l’art. 12 (Marchio) sono stati abrogati;

  • All. A, sono state aggiornate le disposizioni in materia di certificazione energetica, copertura da fonti rinnovabili (vedi faq 2.03), blower door test (vedi faq 2.06), impianti a biomassa (vedi faq 2.09).

Le disposizioni introdotte con il d.P.P. 11-68/2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33, Supplemento n. 5 del 18 agosto 2022, entrano in vigore per le domande di permesso di costruire, segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni per opere libere e comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate a partire dal 1° ottobre 2022.

 

1.03 Quali sono gli interventi edilizi soggetti a certificazione energetica?

Gli interventi edilizi soggetti a certificazione energetica, individuati dall’articolo 5 comma 1 del Regolamento, sono:

  • nuove costruzioni;

  • demolizioni e ricostruzioni dell’intero edificio;

  • ampliamenti superiori al 15% del volume lordo climatizzato dell’edificio esistente o comunque superiori a 500 m3, costituenti una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente e servita da un impianto di climatizzazione invernale di uova installazione;

  • ristrutturazioni importanti di primo livello

  • ristrutturazioni importanti di secondo livello, a partire dal primo ottobre 2022.


1.04 Compravendite, trasferimenti a titolo oneroso e gratuito, locazioni: cosa prevede la normativa a riguardo?

Posto che lo Stato gode di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, per gli adempimenti da rispettarsi in caso di compravendita, trasferimento a titolo oneroso e gratuito e locazione di immobili si seguono le disposizioni definite dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005. Tale articolo, nel dettaglio, oltre alla dotazione dell’immobile dell’attestato di prestazione energetica (commi 1 e 2), individua gli obblighi di consegna dell’attestato all’acquirente/locatario (comma 2), di informativa(comma 3) e di allegazione di una copia dell’attestato al contratto (comma 3).

I casi di esclusione da tali obblighi riguardano solo ed esclusivamente le fattispecie individuate nella normativa statale (art. 3, c. 3 d.lgs. 192/2005 e Appendice A d.m. 26 giugno 2015 Linee Guida). L’attestato di prestazione energetica deve comunque essere prodotto utilizzando i modelli adottati dalla Provincia di Trento e secondo le disposizioni tecniche definite nel Regolamento (art.5, c. 3 del Regolamento).

 

1.05 A che cosa si riferiscono i casi di esclusione individuati nel Regolamento?

L’articolo 3 comma 2 individua una serie di casi di esclusione dall’applicazione del Regolamento. Gli edifici appartenenti a tali categorie sono pertanto esclusi dall’obbligo di raggiungimento di prestazioni energetiche minime nel caso in cui vengano interessati da interventi che, di norma, sarebbero invece soggetti al rispetto delle prescrizioni individuate nel Regolamento (es. intervento di riqualificazione energetica).

Tali categorie di edifici non sono invece escluse dall’obbligo di certificazione energetica in caso di compravendita/locazione, qualora non sia stata prevista un’analoga esclusione anche nella normativa statale (vedi anche faq 1.04). Ad esempio, un edificio catalogato come bene ambientale ai sensi della l.p. 15/2015 soggetto a restauro/risanamento conservativo, verrebbe esonerato da obblighi relativi al raggiungimento di prestazioni energetiche minime nel caso fosse sottoposto ad un intervento edilizio (art. 3, c. 2 lett. b) del Regolamento) ma rimarrebbe comunque soggetto all’obbligo di certificazione energetica in caso di un’eventuale compravendita o locazione (non è prevista infatti una deroga a tal proposito dal d.lgs. 192/2005)

Viceversa, rimangono soggetti al rispetto di prestazione energetiche minime, gli interventi compiuti su edifici che, pur rientrando nelle categorie di esclusione previste dalla normativa statale, non vengono contemporaneamente esclusi anche dalla normativa provinciale (es. edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose).

 

1.06 Quale procedura deve essere adottata per l’emissione del certificato energetico?

L’emissione dell’attestato di prestazione energetica può avvenire solo ed esclusivamente per via telematica, utilizzando il portale predisposto dagli organismi di accreditamento dei certificatori energetici (ad oggi è attivo un unico organismo di accreditamento - Odatech). Per l’utilizzo del portale, il certificatore deve risultare iscritto nell’elenco detenuto dall’Organismo di accreditamento.

 

1.07 Ristrutturazioni importanti di II livello: quali sono gli obblighi in materia di certificazione e prestazione energetica?

Le ristrutturazioni importanti di secondo livello sono soggette alle verifiche previste dall’Allegato Abis, ovvero, in relazione al tipo di intervento eseguito, alla verifica della trasmittanza termica e del coefficiente medio globale di scambio termico H’T e/o alla verifica dei requisiti di prestazione degli impianti.

Alla luce delle modifiche introdotte dal d.P.P. 11-68/2022, questi interventi sono altresì soggetti all’obbligo di certificazione energetica, senza l’obbligo di raggiungimento della classe energetica B né di esecuzione del blower door test in caso di raggiungimento della classe energetica A o A+.

 


 

 


GRUPPO 2 - QUESITI TECNICO PROCEDURALI

2.01.a Come viene calcolata la classe energetica nella Provincia di Trento?

La Provincia di Trento ha optato per il mantenimento di una scala di classificazione energetica “ad intervalli fissi”, nella quale, cioè, l’intervallo di ogni singola classe energetica viene individuato da un valore limite superiore ed un valore limite inferiore predefinito dell’indice di fabbisogno energetico. Tale meccanismo di classificazione energetica ha il vantaggio di risultare più facilmente comprensibile anche dall’utente finale, rispetto ad un sistema “ad intervalli mobili”.
Per poter classificare gli edifici attraverso una scala fissa, è necessario standardizzare il calcolo dell’indice di prestazione EPclasseadottato per l’attribuzione della classe energetica. In Provincia di Trento, l’indice EPclasseviene pertanto calcolato:

  • in funzione delle condizioni climatiche del comune di Trento (2567 gradi giorno, zona climatica E, altitudine 194 m s.l.m.)

  • in funzione di servizi energetici prestabiliti: il fabbisogno definito viene calcolato tenendo in considerazione quanto necessario per il servizio di riscaldamento, di produzione dell’acqua calda sanitaria e per l’eventuale ventilazione meccanica controllata.

La classe energetica viene attribuita secondo un indice misurato in kWh/m2anno per gli edifici residenziali ed in kWh/m3anno per gli edifici non residenziali.
Il fabbisogno energetico per il riscaldamento viene sempre calcolato, anche nel caso in cui l’edificio sia sprovvisto di impianto. In tale situazione si presuppone l’esistenza di un impianto fittizio, avente le caratteristiche definite nell’Allegato 1 del d.m. Linee guida nazionali d.m. 26.06.2015. La stessa regola si applica, per i soli edifici residenziali, anche nel caso in cui l’edificio sia sprovvisto di impianto per la produzione dell’acqua calda sanitaria.


2.01.b Quale classe minima deve essere garantita in caso di nuova costruzione o di intervento edilizio su un edificio esistente?

Per le nuove costruzioni e gli interventi di demolizione e ricostruzione, il cui permesso di costruire è richiesto a partire dal primo ottobre 2022, deve essere garantito il raggiungimento della classe energetica B+ (EP classe <= 50 kWh/m2 anno – 14 kWh/m3 anno).

Per gli interventi di ristrutturazione importante di I livello e per gli ampliamenti ricadenti nei casi individuati dalla lett. c) dell’art. 4, c. 3 (ampliamenti superiori al 15% del volume lordo climatizzato dell’edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi, che costituiscono una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente), nonché per le nuove costruzioni e gli interventi di demolizione e ricostruzione con titolo edilizio precedente al 1 ottobre 2022, è sufficiente invece il raggiungimento della classe energetica B ((EP classe <= 60 kWh/m2 anno – 17 kWh/m3 anno).

 

2.02 Ampliamenti del volume riscaldato: quali sono gli adempimenti da rispettare?

L’articolo 4 del regolamento suddivide gli interventi di ampliamento del volume tra le seguenti tipologie:

  • comma 3 - ampliamenti del volume riscaldato superiori al 15% del volume riscaldato iniziale o superiori a 500 m3 che danno luogo ad una nuova unità immobiliare separata dalle unità già esistenti: le prescrizioni tecniche da rispettarsi sono individuate nell’Allegato A, il quale distingue a sua volta:

- i casi in cui l’ampliamento viene connesso ad un impianto termico di nuova installazione: per tali fattispecie è richiesta l’osservanza di tutti i punti dell’Allegato A (per la copertura da fonte rinnovabile è sufficiente il rispetto delle quote relative al fabbisogno termico);

- i casi in cui l’ampliamento viene connesso ad un impianto termico già esistente: per tali fattispecie è richiesta l’osservanza dei soli punti 2 e 3 dell’Allegato A (coefficienti H’T e Asol,est/Asup utile) (cfr. Allegato A, par. 9 Deroghe);

  • comma 4 - ampliamenti del volume riscaldato superiori al 15% del volume riscaldato iniziale o superiori a 500 m3, funzionalmente connessi ad un’unità preesistente: le prescrizioni tecniche da rispettarsi sono individuate nell’Allegato A bis;

  • comma 5 – ampliamenti del volume riscaldato inferiori o uguali al 15% del volume riscaldato iniziale: le prescrizioni tecniche da rispettarsi sono individuate nell’Allegato A ter.

Un intervento ricadente tra le fattispecie previste dal comma 3 è, ad esempio, quello di sopraelevazione di un edificio (per un aumento di volume riscaldato superiore al 15% del volume iniziale) mediante la realizzazione di una nuova unità immobiliare. Se, invece, con il medesimo intervento di sopraelevazione si fosse ampliata un’unità già esistente, realizzando, ad esempio, un appartamento di due livelli l’intervento sarebbe ricaduto tra le casistiche individuate dal comma 4.

 

2.03 In quali casi devono essere applicati gli obblighi di copertura da fonte rinnovabile?

Per gli interventi la cui richiesta di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio lavori asseverata, comunicazione per opere libere è stata presentata a partire dal primo ottobre 2022, che risultano soggetti alle verifiche dell’Allegato A, ovvero per gli interventi che sono definiti dall’articolo 4, comma 3 del Regolamento, nel dettaglio:

  • nuove costruzioni;

  • demolizioni e ricostruzioni dell’intero edificio;

  • ampliamenti superiori al 15% del volume lordo climatizzato dell’edificio esistente o comunque superiori a 500 m3, costituenti una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente;

  • ristrutturazioni importanti di primo livello,

è necessario garantire la copertura da fonte rinnovabile del 65% del fabbisogno energetico per la produzione dell’acqua calda sanitaria e del 65% del fabbisogno complessivo per il riscaldamento invernale, la climatizzazione estiva (ove presente) e la produzione dell’acqua calda sanitaria.

I medesimi interventi sono soggetti anche all’obbligo di copertura del fabbisogno energetico elettrico dell’edificio, secondo quanto previsto dal punto 2 dell’Allegato III del d.lgs. 199/2021, che definisce la potenza minima degli impianti per la produzione dell’energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile, che devono essere installati nell’edificio o nelle relative pertinenze.

Per i casi sopraelencati ma con deposito della richiesta di titolo edilizio precedente al primo ottobre 2022, deve essere assicurata la copertura da rinnovabile del fabbisogno termico ed elettrico secondo quanto previsto dall’Allegato III al d.lsg 28/2011.

Per quanto riguarda nello specifico gli interventi di ampliamento, come previsto nel punto 9 dell’Allegato A:

  • gli obblighi di copertura da fonte rinnovabile riguardano esclusivamente il fabbisogno termico dell’edificio;

  • se il nuovo volume riscaldato viene collegato ad un impianto tecnico già esistente, l’intervento non è soggetto all’obbligo di copertura da fonte rinnovabile (sia per quanto riguarda il fabbisogno termico sia per quello elettrico).

Oltre a quanto previsto dal Regolamento provinciale, tali obblighi vengono ovviamente applicati anche ai casi specifici previsti dalle disposizioni statali in materia (d.lgs. 28/2011 e d.lgs. 199/2021), ovvero agli interventi di ristrutturazione rilevante (interventi di demolizione e ricostruzione ed interventi di ristrutturazione integrale degli elementi costituenti l’involucro di edifici aventi superficie utile superiore a 1000 m2).

 

2.04 Di quali disposizioni si deve tener conto nella redazione della relazione energetica prevista dall’art. 4 bis (relazione ex Legge 10)? Quando deve essere consegnata la relazione energetica?

Gli adempimenti in materia di prestazione energetica di cui si deve tener conto sono quelli vigenti al momento di presentazione delle domande del titolo edilizio, delle segnalazioni certificate di inizio attività, delle comunicazioni di inizio lavori asseverate o comunicazioni per opere libere e delle richieste di accertamento della conformità urbanistica.

La relazione energetica deve essere depositata contestualmente alla domanda di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività, alla comunicazione prevista per gli interventi liberi o alla comunicazione di inizio lavori asseverata.

 

2.05 Varianti in corso d’opera: quale norma in materia di energia bisogna rispettare?

La normativa in materia di prestazione energetica di riferimento rimane quella vigente al deposito del primo titolo edilizio, in caso di variante presentata ad opera iniziata. Ad opera non iniziata è invece obbligatorio adeguare le verifiche energetiche agli ultimi aggiornamenti delle disposizioni in materia.

 

2.06 Blower door test: quando è necessario?

Il blower door test deve essere eseguito in caso di nuova costruzione o di realizzazione di uno degli interventi previsti dall’art. 4, comma 3 del Regolamento, qualora l’edificio raggiunga la classe energetica A+ o A (per la classe A l’obbligo si applica agli interventi con titoli edilizi richiesti dopo il 1° gennaio 2016). Il test non è richiesto per gli edifici appartenenti alla categorie E.8 né, qualora sussistano specifiche condizioni (presenza di un locale unico indiviso con V > 3000 m3, provvisto di impianto di ventilazione meccanica e costituente almeno il 75% del volume complessivo dell’unità immobiliare), per gli edifici ricadenti nelle categorie E.4, E.5 e E.6.

Il test definisce un indice (indice n50), rappresentativo della permeabilità all’aria dell’edificio. Nel dettaglio, l’indice n50misura il numero di ricambi orari del volume d’aria interno dell’edificio che si hanno in condizioni di differenza di pressione interno-esterno pari a 50 Pascal. L’indice n50misurato col test deve risultare inferiore ad un valore limite stabilito dalla norma in funzione della classe energetica raggiunta e del momento di richiesta del titolo edilizio. Il regolamento prevede la possibilità di accettare risultati del test superiori al valore limite, fino ad un valore massimo di penalizzazione predefinito, previo peggioramento dell’indice di prestazione energetica Epclasse utilizzato ai fini dell’attribuzione della classe energetica dell’edificio.

Con gli aggiornamenti introdotti dal d.P.P. 11-68/2022, per gli interventi il cui titolo abilitativo è stato richiesto a partire dal primo gennaio 2019, i limiti di penalizzazione massima consentiti in sede di esecuzione del test sono stati differenziati a seconda che l’intervento consista in una nuova costruzione o demoricostruzione piuttosto che in una ristrutturazione importante di primo livello o in un ampliamento (per tale secondo gruppo di interventi, considerata la maggior difficoltà di azione su strutture esistenti, sono stati introdotti dei valori limite più tolleranti).

Il test deve essere eseguito secondo il metodo 1 della norma UNI EN ISO 9972 (prova di edificio in uso, ex metodo A UNI 13829). Se il test rileva un valore di n50superiore ai valori massimi di penalizzazione ammessi, la norma consente di effettuare una nuova misurazione sigillando gli eventuali fori realizzati per necessità di prescrizioni igienico sanitarie derivanti da regolamenti edilizi locali. Non è consentita la chiusura dei fori realizzati per esigenze degli apparecchi di combustione diversi da quelli stagni.

Il certificatore non è tenuto ad eseguire personalmente il blower door test, che può essere effettuato da un soggetto terzo, ma ad accertare che il test sia stato effettuato ed a riportarne gli esiti nell’attestato, provvedendo, se necessario, a correggere la classe energetica di progetto.

 

2.07 Quali sono i compiti del certificatore energetico?

L’iter da seguire per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica è descritto nell’Allegato H della deliberazione di Giunta provinciale n. 2269/2021.

Per il rilascio degli attestati in caso di nuova costruzione (o di interventi ad essa assimilati), è compito del certificatore verificare il permanere delle prestazioni energetiche di progetto ovvero accertare che l’edificio sia realizzato secondo quanto previsto dalla documentazione tecnica e dalla relazione energetica, nonché dalle eventuali varianti, depositate presso il comune territorialmente competente. La verifica deve essere effettuata attraverso un numero minimo di sopralluoghi nei momenti costruttivi più significativi ed una verifica finale con l’eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali; a tali fini il direttore lavori deve segnalare al certificatore le varie fasi della realizzazione delle strutture e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell’edificio. Il certificatore deve pertanto acquisire ed esaminare la documentazione iniziale e, dopo averne verificato il rispetto in sede di realizzazione dell’edificio, emettere l’attestato senza rieseguire il calcolo sulla prestazione energetica dell’edificio.

Nel caso di certificazione di un edificio esistente occorre invece eseguire il calcolo ex novo della prestazione dell’immobile, sulla base degli elaborati tecnici eventualmente disponibili previa verifica di corrispondenza con lo stato effettivo dell’edificio. E’ obbligatoria anche in questo caso l’esecuzione di almeno un sopralluogo.

 

2.08 Nell’attestato di prestazione energetica deve essere inserito il codice dell’impianto?

Sì, come previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2269/2021, il certificatore durante l’esecuzione del rilievo in situ è tenuto ad acquisire obbligatoriamente il codice alfanumerico identificativo dell’impianto termico, riportato sull’apposita etichetta assegnata ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di catasto degli impianti termici (art. 11 l.p. 4/2020 e d.G.p. 1008/2016).

Tutti gli impianti termici, così come definiti ai sensi del d.lgs. 192/2005 sono soggetti all’obbligo di accatastamento. Ai sensi della disciplina provinciale sono escluse da tale obbligo le cucine economiche collocate in un’unità abitativa dotata di sistema principale di climatizzazione, rispetto al quale esercitano eventualmente un’azione integrativa essendo destinate in via prevalente alla cottura dei cibi. Sono altresì esclusi dall’obbligo gli impianti dismessi (dove il generatore è destinato alla rottamazione, ad esempio perché non più funzionante).

In assenza dell’informazione relativa al codice dell’impianto termico, il certificatore non può procedere al rilascio dell’attestato, fatti salvi unicamente i casi in cui l’edificio risulti sprovvisto di impianto o l’impianto risulti dismesso ed il calcolo della prestazione energetica venga eseguito in condizione di assenza di impianto termico secondo le prescrizioni individuate dal d.m. 26.06.2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

 

2.09 Impianti a biomassa: quali sono le prescrizioni introdotte con il d.P.P. 11-68/2022?

Le prescrizioni previste per gli impianti a biomassa sono individuate dai punti 7 e 7.1 dell’Allegato A.

Al fine di limitare le emissioni di agenti inquinanti, le novità introdotte hanno previsto l’obbligo di installazione di impianti classificati come minimo a 4 stelle ai sensi del d.m. 186/2017. Per gli impianti che saranno installati a partire dal 15 ottobre 2024 sarà richiesta invece la classificazione minima a 5 stelle. Rimangono escluse da tale obbligo le stufe ad accumulo progettate e costruite sul posto (stufe ad olle) nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15544, considerata l’impossibilità di ottenimento della certificazione ed appurato che il rispetto degli standard costruttivi e progettuali individuati dalla normativa tecnica di riferimento consente di assicurare livelli di emissione di inquinanti in atmosfera analoghi a quelli previsti per i generatori a 4 stelle. Per i suddetti impianti, in sede di nuova realizzazione, è fatto obbligo indicare il rispetto della norma UNI EN 15544 nel certificato di conformità richiesto ai sensi del d.m. 37/2008.

Per le caldaie a biomassa, ai fini di minimizzare i cicli di accensione spegnimento e garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, è stato altresì introdotto l’obbligo di installazione di un sistema di accumulo dimensionato come da norma UNI EN 303-5 e comunque di capacità non inferiore a 20 l/kW (55 l/kW in caso di caldaia a caricamento manuale) nonché di installazione di impianto solare termico o pompa di calore a copertura di almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria.

I predetti obblighi si applicano sia in caso di nuova costruzione ed interventi assimilati (demoricostruzione, ristr. importante di I livello, ampliamenti > 15% del V riscaldato) sia nel caso di intervento di sostituzione dell’impianto esistente nell’ambito di una ristrutturazione di II livello o di una riqualificazione energetica.

2.10 Fonti rinnovabili e calcolo della potenza elettrica minima: che cosa si intende per sagoma dell'edificio?

Il Regolamento provinciale rimanda al d.lgs. 199/2021 per il calcolo della potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonte rinnovabile che deve essere garantita in caso di nuova costruzione e di intervento ricadente nei casi di cui all'art. 4, comma 3.
Il decreto nazionale prevede che la potenza sia proporzionale alla pianta dell'edificio al livello del terreno, ovvero alla proiezione al suolo della sagoma
dell'edificio. Salvo eventuali successivi chiarimenti da parte degli organi ministeriali competenti, per la definizione di sagoma può essere fatto riferimento a quanto previsto nel regolamento edilizio-tipo di cui all’art. 4, c. 1-sexies del d.P.R. 380/2001, adottato con intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni il 20 ottobre 2016.  In base a tale regolamento, la sagoma è la “conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50m"

 


 

 

GRUPPO 3 - SOGGETTI CERTIFICATORI

3.01 Quali sono i requisiti per essere riconosciuti come certificatore energetico?

I soggetti abilitati alla certificazione energetica sono individuati dalla normativa statale e sono definiti dall’articolo 2 del d.P.R. 75/2013. Tale articolo, fra le categorie dei soggetti certificatori energetici individua, in particolare, quella dei tecnici abilitati, ovvero:

  • dei soggetti in possesso di specifico titolo di studio (tra quelli previsti dall’art. 2, comma 3 del decreto), iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi; oppure

  • dei soggetti in possesso di specifico titolo di studio (tra quelli previsti dall’art. 2, comma 4 del decreto) e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Per l’esercizio dell’attività di certificatore energetico è obbligatorio che il soggetto abilitato sia iscritto nell’elenco detenuto dagli organismi di accreditamento.

 

3.02 Quali sono i compiti degli organismi di accreditamento dei certificatori energetici?

Come previsto dall’articolo 7 del Regolamento, gli organismi di accreditamento dei certificatori energetici sono tenuti allo svolgimento delle seguenti funzioni:

  • costituzione dell’elenco dei certificatori energetici ed accreditamento (iscrizione) dei soggetti che ne fanno richiesta (previa verifica del possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento come certificatore); pubblicazione, gestione ed aggiornamento periodico dell’elenco dei certificatori accreditati;

  • predisposizione e mantenimento del portale informatico necessario alla compilazione ed emissione per via telematica degli attestati di prestazione energetica nonché alla pubblicazione dell’elenco dei certificatori accreditati;

  • controllo sui certificati energetici e sull’operato dei certificatori;

  • promozione di attività formative e di aggiornamento dei certificatori;

  • rilascio della targa energetica.

Gli organismi di accreditamento operano previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Provincia di Trento. Ad oggi è attivo un unico organismo di accreditamento, Odatech, che opera a seguito della sottoscrizione sottoscritta nel 2010 con l’Agenzia provinciale per l’energia (attuale Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia).

 
 
 
credits | note legali | Intranet | scrivi al gruppo web | Cookie Policy