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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia

 
 
 

I REQUISITI PER ACCEDERE ALLA QUALIFICA


Come già accennato, la disciplina di dettaglio relativa alla nuova figura professionale è contenuta nel DPP 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

In particolare, il comma 1 dell'art. 8 dispone che:

1. Sono riconosciuti come soggetti certificatori i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. L’iscrizione nell’elenco detenuto dagli organismi di accreditamento di cui all’articolo 7 costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività di certificazione energetica.

Le categorie dei soggetti abilitati alla certificazione energetica coincidono quindi con quelle definite dall’articolo 2 del dPR n. 75/2013, il quale, fra le altre, individua quella dei tecnici abilitati. Le caratteristiche dei tecnici abilitati vengono disciplinate dai commi 3 e 4 dell’articolo:

3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.I titoli richiesti sono:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011));
c)
diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;
e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti e' tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:

a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).

 

Il d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. n. 11-13/Leg., con i commi 3 e 4 dell’articolo 8, stabilisce inoltre una serie di prescrizioni volte a garantire la condizione di terzietà del soggetto certificatore e l’assenza di conflitto di interessi rispetto alla valutazione da questi compiuta:

3. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o con riferimento ai quali sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda, in una delle seguenti attività:

a) progettazione o direzione lavori dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell'edificio;
d) fornitura di energia per l'edificio;
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.

4. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio del certificatore, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica questi dichiara:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado.


 
 
 
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