Sono soggetti ad autorizzazione integrata la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili con capacità di generazione superiore alle soglie individuate nella tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e nell'allegato A della L.P 2 maggio 2022 n.4.
Di seguito la tabella integrata delle soglie:
Eolica |
60 kW |
D.Lgs n.387 del 2003 |
Solare fotovoltaica |
50 kW |
D.Lgs n.387 del 2003 |
Solare termica (potenza termica massima erogata dall’impianto |
50 kW |
L.P. 2 maggio 2022 n.4 |
Biomasse (elettrica) |
200 kW |
D.Lgs n.387 del 2003 |
Biomasse (Potenza termica massima erogata dal generatore di calore) |
1000 kW |
L.P. 2 maggio 2022 n.4 |
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas |
250 kW |
D.Lgs n.387 del 2003 |
Geotermica, idrotermica, aerotermica (potenza elettrica massima assorbita dalla pompa di calore) |
100 kW |
L.P 2 maggio 2022 n.4 |
L'autorizzazione integrata, inoltre, si applica alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree d’insediamento degli impianti.
Il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata per l’Energia (AIE) è in capo al Servizio Gestione Risorse Energetiche dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia.