L’Articolo 7 della L.P. 2 maggio 2022 n.4 individua, tra quelli elencati ai commi 1 e 2 e all’allegato D, gli impianti soggetti a sola Comunicazione Opere Libere. Tali opere sono le seguenti:
Installazione con qualsiasi potenza e con qualsiasi modalità di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture delle costruzioni esistenti |
Non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusa l'autorizzazione paesaggistica. Restano fermi l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali e dei beni culturali e il rispetto delle norme sulla sicurezza, antisismiche, igienico-sanitarie e di tutela del pericolo idrogeologico. Se in centro storico sono soggetti alle prescrizioni previste al comma 3. |
Installazione, fino a 50 kW di potenza, di impianti fotovoltaici e solari termici ubicati a terra nelle pertinenze delle costruzioni esistenti. |
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Installazione e sostituzione di pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 KW (in costruzioni esistenti, ferma restando la disciplina urbanistica, per cui vedi la lettera B) |
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Installazione e sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, inclusi i generatori ibridi, se non c’è cambio di combustibile o di tipologia del generatore, da qualsiasi fonte, in costruzioni esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento di numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. |
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Installazione di singoli generatori eolici di potenza inferiore a quella prevista dalla tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003, con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, e di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE) |
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Installazione ed esercizio di unità di microcogenerazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007, e aventi potenza inferiore a 50 KWe |