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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia

 
 
 

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI


L'Unione Europea, con la direttiva 16 dicembre 2002 n. 2002/91/CE, ha emanato le prime misure volte a promuovere il rendimento energetico nell'edilizia, introducendo l'obbligo del rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati ed individuando le caratteristiche delle metodologie di calcolo atte a misurarne il fabbisogno energetico. La direttiva ha altresì previsto l'obbligo di certificazione energetica ed ha disposto che l'attività di certificazione venga eseguita da esperti qualificati e/o riconosciuti.

Con la successiva direttiva 19 maggio 2010, n. 2010/31/UE, la Comunità ha introdotto alcuni elementi di importante novità, tra i quali il concetto di "edificio ad energia quasi zero", ovvero di edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, dovrebbe essere coperto in misura significativa da energia da fonte rinnovabile. La direttiva ha disposto che a partire dal 31 dicembre 2018 e dal 31 dicembre 2020, gli edifici di nuova costruzione, rispettivamente pubblici e privati, siano edifici ad energia quasi zero.

L'Italia ha recepito la direttiva 2002/91/CE con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Il d.lgs 192/2005 ha previsto l'emanazione di diversi provvedimenti attuativi, tra cui in particolare:

- un decreto atto a disciplinare la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda igienico sanitaria e volto a definire i criteri generali di prestazione energetica nell'edilizia, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi di prestazione energetica richiesti agli edifici. Tali disposizioni sono state emanate attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 pubblicato in gazzetta ufficiale il 10 giugno 2009;
- un decreto riportante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Le Linee guida sono state contenute nel decreto ministeriale del 26 giugno 2009, pubblicato in gazzetta ufficiale il 10 luglio 2009;
- un decreto volto ad individuare i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti di climatizzazione. Fino al momento di entrata in vigore di tale decreto, allo stato attuale ancora non emanato, per il riconoscimento dei soggetti certificatori si rimanda alle disposizioni contenute nell'allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115.

Si deve peraltro fare presente che ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 192/2005 (Clausola di cedevolezza) le disposizioni del medesimo e dei successivi decreti attuativi non si applicano alle regioni e province autonome che abbiano già provveduto autonomamente al recepimento della direttiva europea 2002/91/CE. Rispetto alla situazione di disomogeneità normativa che si è venuta a consolidare fra le stesse, il d.m. 26 giugno 2009 ha istituito (art. 5) un Tavolo di confronto e coordinamento presso il Ministero degli affari regionali e delle autonomie locali per monitorare e coordinare la materia della certificazione energetica degli edifici a livello nazionale.

 
tabella classi

La Provincia autonoma di Trento si è mossa autonomamente all'indomani dell'approvazione della direttiva europea 2002/91/CE.
Nell'attesa delle Linee guida previste dall'art. 6 del d.lgs. n. 192/2005, è stato infatti dato incarico al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Trento di elaborare una metodologia per la classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici in regime invernale ed estivo che fosse coerente con le caratteristiche dei consumi del settore edilizio trentino.
Lo studio ha consentito di individuare, secondo una precisa metodologia desunta da apposite norme tecniche europee, il fabbisogno medio per riscaldamento e per la produzione di acqua calda dello stock edilizio trentino esistente e, sulla base dello stesso, ha definito la scala delle possibili classificazioni del consumo energetico degli edifici.
Tale metodologia è contenuta nell'allegatodella deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 di data 3 settembre 2009.
La tabella a fianco illustra la classificazione energetica adottata.


Con la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale), è stato introdotto nel territorio provinciale l'obbligo di certificazione energetica degli edifici. Tale legge ha demandato ad un successivo regolamento la disciplina dei requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia e la definizione dei criteri operativi per l'emissione degli attestati di certificazione energetica.

Recentemente ancora, la Provincia, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1448 di data 12 giugno 2009, ha adottato uno specifico regolamento in 13 articoli ed un allegato con l'obiettivo, fra l'altro, di dare avvio alla fase di certificazione energetica degli edifici. Il regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 di data 25 agosto 2009, disciplina i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, gli interventi soggetti a certificazione energetica, le modalità di emissione e le caratteristiche dell’attestato di certificazione, gli organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni, le modalità di riconoscimento dei soggetti certificatori, il coordinamento con la certificazione energetica della Provincia di Bolzano, lo svolgimento dell’attività di vigilanza, l’obbligo di esposizione della targa energetica. L'Allegato A al Regolamento, in particolare, definisce i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici, stabilisce le modalità di classificazione energetica ed individua le metodologie di calcolo da seguirsi per il calcolo del fabbisogno energetico.
Per agevolarne la comprensione, l'Agenzia ha predisposto una specifica CIRCOLARE INFORMATIVA sui principali contenuti del predetto Decreto.

Il Regolamento ha disposto che taluni aspetti operativi venissero di seguito definiti attraverso provvedimento della Giunta provinciale. Con deliberazione n. 2446, di data 16 ottobre 2009, sono state quindi approvate le prime misure attuative del Regolamento relative ai criteri di riconoscimento degli Organismi di abilitazione, alla gestione degli elenchi dei soggetti certificatori ed alle tariffe per l’accreditamento, ai criteri ed alle modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito ai corsi di formazione. Con la successiva deliberazione n. 3110 di data 22 dicembre 2009, l'esecutivo provinciale ha provveduto ad integrare tali misure approvando i modelli provinciali di attestato di certificazione energetica, le modalità ed i criteri per il loro rilascio e le relative procedure di trasmissione. I contenuti di tale disposto sono stati in parte modificati attraverso la deliberazione della Giunta provinciale n. 1539 di data 20 luglio 2012.

Attraverso deliberazione della Giunta provinciale n. 1429 di data 17 giugno 2010, è stato dato avvio a tutti gli effetti al sistema di certificazione energetica secondo i criteri e le modalità individuate dalle disposizioni provinciali. Tale obbligo ha trovato inizialmente applicazione in riferimento alle domande di concessione edilizia, alle denunce di inizio attività ed alle richieste di accertamento della conformità urbanistica relative agli interventi individuati dall’articolo 5, comma 1 del Regolamento provinciale per la certificazione energetica, presentate a partire dal 14 luglio 2010 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento stesso sul B.U.R.). A partire dal 4 aprile 2012 l’obbligo di emissione dei certificati secondo il sistema  provinciale è stato esteso anche ai casi di rilascio degli attestati in seguito ad una compravendita e/o locazione.

Al CERTIFICATORE ENERGETICO compete la stesura degli attestati di certificazione energetica (ACE), adesso APE . Per conoscere in dettaglio chi è, cosa fa e come si diventa Certificatore energetico, si rimanda alle pagine dedicate specificatamente a tale figura.

In considerazione della novità e della complessità della problematica in questione, la Provincia intende comunque mantenere aperto un apposito spazio internet di approfondimento e di confronto con gli operatori interessati.
Di seguito vengono riportati il testo delle circolari sopra citate, l'indirizzo e-mail certif.energ@provincia.tn.it da utilizzare per l'invio delle richieste di informazioni, alle quali sarà dato risposta nello spazio, da tutti consultabile, dedicato alle FAQ.

Circolare informativa sulla certificazione energetica degli edifici 2009
Circolare informativa sulla certificazione energetica degli edifici 2012
 
Circolare informativa notai 2014
Per inoltrare domande di chiarimento (le risposte sono consultabili nella sezione FAQ)certif.energ@provincia.tn.it
Per la consultazione delle risposte ai quesiti pervenuti, di interesse generale

Si ricorda che in data 2 febbraio 2012 è stata emanata dall'UNi l'errata corrige per la correzione delle temperature medie mensili riferite a Trento (zona E, 2567GG)
Pertanto, nel calcolo del fabbisogno di energia primaria di un qualsiasi edificio vanno sostituite le vecchie temperature medie mensili che nel 1994 erano state calcolate in maniera errata, con i nuovi valori corretti, di seguito riportati nell'errata corrige:

Errata corrige norma UNi10349 - temperature medie mensili di Trento

 

 
 
 
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