Tra le funzioni ed attività dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia è annoverato il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza della Provincia previste dalla normativa statale e provinciale in materia di energia, nonché l'esercizio della vigilanza e del controllo nei confronti dei soggetti titolari delle stesse.
In particolare nell'ambito dell'Agenzia sono affidate al Servizio Gestioni risorse idriche ed energetiche, tra le altre funzioni, le seguenti:
- rilasciare autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee elettriche con tensione compresa fra 1 e 150 kV di cui alla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7;
- autorizzare la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza termica maggiore di 1 MW ed inferiore a 300 MW, ai sensi dell'articolo 01 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;
- autorizzare le installazioni, le variazioni, le dismissioni, le revoche nonché irrogare le sanzioni per il settore degli oli minerali di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239.
Di seguito vengono illustrati, funzione per funzione, i diversi procedimenti autorizzativi, i relativi riferimenti normativi, la documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni.
A chi e come richiederle
A chi e come richiederle